L’esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2022. Allo stato attuale non entra nel decreto la garanzia statale sul mutuo prima cas
La bozza del decreto Sostegni bis atteso in settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri, forte di una dote di circa 40 miliardi, prevede all’articolo 28 anche una soluzione a sostegno dei giovani. Gli under 36 che decidono di acquistare la prima casa potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro, di quella ipotecaria e di quella catastale. L’esenzione non si applica in caso di acquisto di Abitazioni signorili (A1), ville (A8) e Castelli (A9). Allo stato attuale nel provvedimento, che è ancora in via di definizione, non rientrano soluzioni per l’accesso facilitato al Fondo di garanzia sui mutui, né il rifinanziamento dello stesso.
Manca la garanzia statale sul mutuo prima casa
In occasione dell’intervento in parlamento per la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da 248 miliardi tra fondi europei e risorse nazionali, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato che «in un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa. E in particolare – aveva aggiunto – oltre a significative agevolazioni fiscali, per pagare un anticipo, grazie alla introduzione di una garanzia statale». Nella bozza del provvedimento questo filone non c’è.
Agevolazioni sulle imposte indirette per gli acquirenti sotto i 36 anni
L’obiettivo è favorire l’autonomia abitativa dei giovani, e la strada che il decreto in via di approvazione prende in considerazione è quella che passa da agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto viene stipulato. In particolare, queste persone vengono esonerate dal pagare l’imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2022.
Le eccezioni
L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.