Detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare

Architrave ti spiega come

Le detrazioni fiscali Irpef sull’acquisto di un’abitazione comprendono anche le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari e possono essere indicate nel modello unico, assieme alle altre spese annuali.
Per i costi di intermediazione immobiliare è possibile detrarre fino al 19% su una base di 1000 euro, ma esistono delle limitazioni in base alla tipologia di soggetto percettore delle provvigioni e dell’importo della provvigione corrisposta.

Ecco le principali limitazioni

    • Solo nel caso in cui l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso, si può procedere con la richiesta di detrazione fiscale; al contrario, in caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
    • L’immobile per cui si richiede la detrazione deve costituire l’abitazione principale.
    • Un’altra condizione necessaria per la detrazione è che l’importo della spesa sia espressamente indicato sull’atto di cessione dell’immobile, allegata assieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui ciascuna delle parti, deve dichiarare se si è avvalsa dell’aiuto di un mediatore e, in caso affermativo, a fornirne i dati identificativi, codice fiscale (o la partita Iva), indicando il totale della spesa sostenuta per l’attività di intermediazione e le modalità di pagamento utilizzate.
    • E così veniamo al punto: per poter usufruire delle detrazioni, gli agenti devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
    • Nel caso di acquisto effettuato da più proprietari, la detrazione deve essere ripartita pro-quota tra i comproprietari in ragione della rispettiva percentuale di proprietà.

Della detrazione non può invece beneficiarne il venditore, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare, come stabilito dalla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018. La detrazione non spetta neanche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.

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